Nuove sostanze preoccupanti ai fini del regolamento REACH

Come funziona il regolamento europeo REACH

Il REACH è stato adottato dall’Unione Europea con il fine di migliorare protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente dai rischi delle sostanze chimiche. Questo riguarda la maggior parte delle aziende europee, in quanto si applica a tutte le sostanze chimiche: non solo a quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche a quelle che vengono adoperate nelle ordinarie attività quotidiane.

Secondo quanto stabilito dal regolamento europeo, spetta alle aziende:

  • identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e vendono all’interno dell’UE,
  • dimostrare all’ECHA come utilizzare tali sostanze senza correre rischi,
  • informare gli utenti delle misure di gestione dei rischi derivanti dall’uso di queste sostanze.

Nel caso in cui i rischi delle sostanze pericolose non possono essere gestiti, le autorità hanno la facoltà di bandirle, limitarne l’uso o assoggettarlo ad autorizzazione.

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Nuove sostanze chimiche aggiunte nella Candidate List in base al regolamento REACH

I fornitori di articoli contenenti una concentrazione superiore allo 0,1% delle sostanze chimiche incluse nella Candidate List hanno l’obbligo di comunicazione verso i clienti di filiera e i consumatori finali. Importatori e produttori degli articoli contenenti tali sostanze hanno invece 6 mesi di tempo per notificare all’ECHA le informazioni previste dall’articolo 7.2 del REACH.

Come previsto dal regolamento REACH, in seguito all’aggiunta di sostanze preoccupanti, sarà seguita una procedura specifica per decidere se queste dovranno essere incluse anche nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del regolamento REACH).

Candidate List aggiornata al 2019

Oggi la Candidate List contiene 197 sostanze riconosciute come altamente problematiche. Lo scorso 15 gennaio 2018 l’ECHA ha aggiunto sette nuove sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): Crisene, Benz[a]antracene, Nitrato di cadmio, Idrossido di cadmio, Carbonato di cadmio, Dechlorane Plus(TM), Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RH-HP) [con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0.1% p/p].

Nella tabella riportata in seguito, sono indicate tutte le sostanze aggiunte nella Candidate list il 15 gennaio 2019, oltre al motivo della loro inclusione e un esempio di uso:

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Principi attivi dei biocidi

Il Comitato sui prodotti biocidi ha adottato un parere a favore di una domanda di autorizzazione dell’Unione per i biocidi basati sullo iodio ed utilizzati nell’igiene veterinaria. Il Comitato ha anche adottato i pareri di approvazione sulle seguenti tipi di prodotto:

  • silver zinc zeolite per uso in disinfettanti e preservanti (product-types 2, 7 and 9);
  • silver zeolite per uso in preservanti (product-type 9);
  • silver copper zeolite per uso in preservanti (product-type 9);
  • silver sodium hydrogen zirconium phosphate per uso in preservanti (product-type 9);
  • ADBAC/BKC per uso in disinfettanti (product-types 3 and 4);
  • DDAC per uso in disinfettanti (product-types 3 and 4);
  • icaridin per uso in repellent per insetti (product-type 19).

Obbligo di notifica all’ECHA e attività di ispezione

Come anticipato in precedenza, i produttori e gli importatori di articoli contenenti le sostanze SVHC sopra elencate hanno a disposizione fino al 15 luglio 2019 per effettuare la notifica all’ECHA. Esenzioni dall’obbligo di notifica sussistono se la sostanza è già registrata per l’uso o quando è possibile escludere l’esposizione.

Le attività di ispezione si svolgeranno per tutto il 2019. Gli ispettori, in collaborazione con le autorità doganali, verificano la conformità degli importatori e dei fabbricanti agli obblighi di registrazione REACH. I controlli riguardano le sostanze importate e fabbricate in tutte le fasce di tonnellaggio, ma con particolare attenzione alla fascia 1-100 tonnellate all’anno. 

Limiti di esposizione professionale

La Commissione europea e l’agenzia ECHA hanno infine firmato un accordo per favorire regolarmente la diffusione delle raccomandazioni in merito ai limiti di esposizione professionale (OEL) che proteggono i lavoratori esposti a sostanze chimiche pericolose. In particolare, l’accordo prevede che ECHA valuti da quattro a cinque OEL all’anno dal 2020 in poi.


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