Come prevenire situazioni di rischio nei lavori in quota

Un settore ad alto rischio per chi vi lavora

La sicurezza dei lavoratori che svolgono attività in quota è esposta a situazioni di rischio particolarmente gravi. Il settore dei lavori in quota è uno tra i più rischiosi e spesso può essere anche luogo di incidenti mortali.

Esistono norme ben precise per la prevenzione di fattori di rischio in attività lavorative svolte in quota. In genere, gli ambienti che richiedono un’attenzione particolare nel rispetto di queste norme sono cantieri temporali e mobili, dove la percentuale di infortuni è particolarmente alta. Ma i lavori in quota non riguardano solo i contesti appena citati. Rientrano in questo settore tutte le attività lavorative che, rispetto a un piano stabile, portano il lavoratore a operare a più di 2 metri di altezza.

Normativa che regola il settore dei lavori in quota

La normativa di riferimento per i lavori in quota è il Titolo IV capo II del D.Lgs 81/08. Questa, disciplina la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione da attuare. In particolare, l’art.111 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro stabilisce quali sono gli obblighi per il datore di lavoro.

I rischi nello svolgere questa tipologia di attività

La caduta dall’alto è chiaramente il rischio più frequente per chi lavora in quota. Eventi accidentali, come la perdita di equilibrio, possono portare a conseguenze davvero gravi se non sono state messe in atto le necessarie misure di sicurezza. Di seguito sono descritte altre situazioni potenzialmente pericolose che possono verificarsi in questo settore. È opportuno ricordare che, a volte, questi rischi possono essere ridotti svolgendo lavori in quota con la presenza e il supporto di altri colleghi.

Tra le altre situazioni in quota potenzialmente rischiose, può accadere che il lavoratore possa essere sottoposto al cosiddetto effetto pendolo e urtare, di conseguenza, contro il suolo, una parete o un ostacolo. Altra circostanza da non sottovalutare riguarda la sospensione inerte del corpo (o sindrome da imbraco). Si tratta di una casistica che può capitare quando un lavoratore, in seguito a una caduta, rimane appeso e senza la possibilità di muoversi. Questa è una situazione che, a causa dell’imbracatura, può portare presto alla perdita di coscienza e, in mancanza di intervento in tempi brevi, anche alla morte.

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Sei principali sottocategorie di caduta dall’alto emersi dall’analisi delle dinamiche infortunistiche, esaminando oltre 160 casi di caduta dell’archivio Infor.MO per gli anni 2008 – 2012.

Misure preventive per le varie tipologie di caduta dall’alto

In relazione alle sei categorie di modalità di infortunio esaminate, vengono riportate di seguito alcune misure preventive allo scopo di eliminare o, quantomeno, ridurre il rischio di caduta dall’alto. È opportuno ricordare che, per lavoro in quota si intende un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.

Nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate è necessario scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. Devono essere rispettati i seguenti criteri a prescindere dalla modalità specifica dell’incidente:

  • priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi;
  • scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego.

Si devono inoltre individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.

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Caduta per sfondamento di copertura

Come già evidenziato, questa specifica modalità di incidente costituisce la prima causa di morte per caduta dall’alto (23,2%). Occorre quindi che sia segnalato adeguatamente, o intercluso, il passaggio degli operatori su coperture non portanti presenti nell’area di lavoro. Questa inosservanza risulta una delle casistiche più frequenti in base a quanto emerso dall’analisi. Si evidenzia la necessità di dotare l’area di lavoro con opportuni piani di camminamento per effettuare i lavori in sicurezza e di disporre impalcati di protezione o reti di sicurezza al di sotto della copertura.

Ove non sia possibile adottare tali misure collettive, si rende necessario dotare gli operatori di sistemi di protezione individuali idonei per l’uso specifico. Questi si compongono di diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, ma conformi alle norme tecniche. Tali sistemi atti a prevenire e ridurre le cadute dall’alto denominati solitamente dispositivi di protezioni individuale anticaduta, possono essere costituiti da:

  • imbracatura del corpo;
  • connettore;
  • cordino;
  • assorbitore di energia;
  • dispositivi retrattili;
  • guide o linee vita flessibili;
  • guide o linee vita rigide;
  • dispositivo di ancoraggio.

In particolare i sistemi di protezione devono essere assicurati, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

Caduta da scale portatili

Le cadute da scale portatili, costituiscono così come emerso nell’analisi, circa il 17% delle cadute dall’alto. Le scale portatili, che nei casi registrati dal sistema di sorveglianza presentano un problema di adeguatezza all’uso specifico, devono essere costruite con materiale adatto all’impiego. Esse devono inoltre essere provviste di: dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e di ganci di trattenuta o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. Si evidenzia poi la necessità di utilizzare scale appropriate alla natura del lavoro da svolgersi (con riferimento alla quota, alla pendenza dei luoghi e alla durata). Utilizzare una scala a pioli quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non si possono modificare. È obbligatorio indossare calzature ad uso professionale (è vietato l’utilizzo delle scale a piedi nudi, scarpe con tacchi alti, sandali).

Caduta da parte fissa di edificio

Una sottocategoria che ha registrato il 12,5% dei casi di caduta dall’alto. Pertanto, per lavorare sui tetti o sulle coperture è necessario predisporre misure di sicurezza specifiche quali:

  • adeguati sistemi di accesso dall’esterno (es. ponteggi) in assenza di un accesso sicuro dall’interno;
  • opere provvisionali a protezione della caduta verso l’esterno (es. ponteggi, parapetti prefabbricati, reti sicurezza, ecc.) oppure se è possibile, effettuare i lavori dall’interno di piattaforma di lavoro elevabile;
  • dispositivi di protezione individuali (DPI) anticaduta qualora, per motivi tecnici-organizzativi, non sia possibile adottare dispositivi di protezione collettiva quali opere provvisionali.

Inoltre, è opportuno verificare se sono già stati predisposti sul fabbricato sistemi di accesso e ancoraggio come previsto dalle norme vigenti (vedere fascicolo tecnico del fabbricato redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Caduta da ponteggi ed impalcature fisse

Per impedire l’accadimento di questo tipo di infortuni (10,1%) è opportuno dotare le attrezzature di lavoro in quota di tutti gli elementi di protezione. In attività con ponteggi bisogna fare riferimento al Piano di montaggio, uso e smontaggio di un ponteggio (PIMUS).

Il personale addetto all’installazione di ponteggi deve ricevere un’adeguata formazione mediante la partecipazione ad uno specifico corso teorico e pratico di cui deve essere acquisita attestazione. Riguardo ai dispositivi di protezione anticaduta da inserire nel PIMUS, ai sensi dell’art. 75, questi devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Se ne deduce che sui sistemi a telai prefabbricati, i parapetti devono essere preferiti ai DPI anticaduta che invece trovano un impiego più frequente sui telai a tubi e giunti che vengono montati in configurazioni atipiche. A tal fine, è raccomandabile l’utilizzo di ponteggi che prevedono il montaggio in sicurezza dei parapetti dall’impalcato sottostante.

Caduta all’interno di varco

Devono essere previste idonee protezioni e segnalazioni per i varchi presenti in prossimità di vani scale, vani ascensore e lucernai in manutenzione. Più in generale, devono essere segnalate tutte le volte che vengono lasciate aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro, per poter così eliminare il rischio di caduta dall’alto. A tal fine devono essere adottate idonee opere provvisionali quali robusti parapetti dotati di tavole fermapiede oppure un tavolato solidamente fissato, a protezione delle aperture. Questo tipo di infortunio rappresenta il 10,1% dei casi analizzati.

Caduta da mezzi di sollevamento o per altri lavori in quota

Al fine di ridurre l’accadimento di incidenti relativi a questa specifica modalità di infortunio (es. piattaforme elevabili, automezzi per la lavorazione in quota, ecc.), si rende necessario un riferimento all’ottemperanza dei principali obblighi di formazione e di addestramento del lavoratore e del datore di lavoro nell’utilizzo di macchinari. Ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 81/2008, è necessario mantenere in efficienza i DPI (cinture di sicurezza, caschi, ecc.) nel corso del tempo, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie secondo le indicazioni fornite dal fabbricante con il foglio informativo. Inoltre, è opportuno assicurare ai lavoratori una formazione adeguata ed uno specifico addestramento all’uso corretto dei dispositivi.

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