Cosa cambia in materia di RAEE dal 2018

Attuazione della direttiva comunitaria sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il decreto ministeriale del 14 marzo 2014

In primo luogo risulta opportuno introdurre brevemente il D.Lgs n.49 del 14 marzo 2014, adottato per dare attuazione alla direttiva comunitaria 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Nel concreto, il decreto ministeriale n.49 stabilisce misure e procedure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e dalla produzione e gestione dei rifiuti di tali apparecchiature (RAEE). La normativa privilegia le operazioni di riutilizzo dei RAEE e dei loro componenti, in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse. Dove non fosse possibile avviarli al riutilizzo, i RAEE, raccolti separatamente, sono avviati al recupero.

Come viene applicato oggi il Decreto

A partire dal 15 agosto 2018 sono in vigore importanti modifiche nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti apparecchiature elettriche ed elettronicheNel seguito sono illustrate in modo sintetico alcune delle principali variazioni.

Il Decreto si applica ai seguenti rifiuti:

  • Grandi e piccoli elettrodomestici
  • Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  • Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
  • Apparecchiature di illuminazione
  • Strumenti elettrici ed elettronici (escluso utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
  • Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
  • Dispositivi medici (escluso tutti i dispositivi impiantati ed infettati)
  • Strumenti di monitoraggio e controllo
  • Distributori automatici

Rifiuti a cui il decreto viene applicato fino al 14 agosto 2018:

  • Apparecchi per lo scambio di temperatura
  • Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2
  • Lampade
  • Apparecchiature di grandi dimensioni (dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Apparecchi di grandi dimensioni (dimensioni esterne non superiori a 50 cm)
  • Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (dimensioni esterne non superiori a 50 cm)

Risultano invece esclusi dal campo applicativo del Decreto:

  • Apparecchiature necessarie per la tutela della sicurezza nazionale
  • Apparecchiature progettate e installate specificatamente come parte di un’altra apparecchiatura esclusa o che non rientra nel campo di applicazione del Decreto
  • Lampade a incandescenza

Altri rifiuti esclusi dal 15 agosto 2018:

  • Apparecchiature destinate a essere inviate nello spazio
  • Utensili industriali fissi di grandi dimensioni
  • Installazioni fisse di grandi dimensioni
  • Mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati
  • Macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale
  • Apparecchiature appositamente concepite ai fini di ricerca e sviluppo
  • Dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora non vi sia il rischio che siano infetti, prima della fine del ciclo vita e i dispositivi medici impiantabili attivi

Obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio

Obblighi per i produttori prima e dopo il 2018

L’attività di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche apporta numerosi vantaggi, oltre che ad assicurare alla collettività un futuro più roseo. Gli ultimi report mostrano la crescita del sistema di recupero e numerose opportunità da cogliere, fortemente volute dall’Unione Europea.

raccolta-differenziata-raee

Il Decreto stabilisce per i produttori obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio dei RAEE (Allegato V), che devono essere conseguiti mediante sistemi di gestione individuali o collettivi.

Fino al 14 agosto 2018:

  1. per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell’allegato I, recupero dell’85% e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80%;
  2. per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell’allegato I, recupero dell’80% e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%;
  3. per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell’allegato I, recupero dell’75%, e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;
  4. per le lampade a scarica, il riciclaggio dell’80%.

Dal 15 agosto 2018:

  1. per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell’allegato III, recupero dell’85%, e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80%;
  2. per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell’allegato III, recupero dell’80%, e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%;
  3. per i RAEE che rientrano nell’allegato III, categorie 5 o 6, recupero dell’75%, e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%;
  4. per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell’allegato III, riciclaggio dell’80%.

Il calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di recupero è effettuato dividendo il peso dei RAEE che entrano nell’impianto di recupero, riciclaggio o preparazione per il riutilizzo, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria.

I produttori sono tenuti a determinare annualmente e comunicare al Ministero dell’Ambiente l’ammontare del contributo necessario per adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti.

Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento adeguato e recupero

Il Decreto prevede inoltre che i distributori, al momento della fornitura di una nuova AEE destinata a un nucleo domestico, assicurino il ritiro gratuito in ragione di uno contro uno di tipo equivalente. I RAEE ritirati devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 kg. La durata del deposito non deve comunque superare l’anno.

I distributori possono inoltre effettuare all’interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE, provenienti dai nuclei domestici, di piccolissime dimensioni (con dimensioni esterne inferiori a 25 cm), senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (diventa obbligatorio per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq).

Raccolta differenziata dei RAEE

Quali sono gli obiettivi previsti in materia di raccolta differenziata

Per quanto riguarda i RAEE domestici, i distributori, gli installatori e i gestori di centri di assistenza tecnica, possono conferire gratuitamente i RAEE domestici prodotti o detenuti nel proprio Comune, riducendo così al minimo lo smaltimento di tali rifiuti. Mentre i produttori devono invece organizzare sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi.

Il regolamento stabilisce i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:

  • Un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45% (calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti in un anno) dal 2016
  • Il quantitativo di RAEE raccolti deve aumentare gradualmente dall’inizio del 2016 al termine dell’anno 2018, fino al conseguimento del tasso finale di raccolta previsto per il 2019
  • Dal 2019, conseguimento di un tasso minimo di raccolta pari al 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o, in alternativa, deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all’85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.

Altri obblighi in materia di RAEE

Trattamento dei RAEE e autorizzazioni

Tutti i RAEE raccolti e destinati al recupero devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato che dovrà prevedere almeno l’eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto negli allegati VII e VIII del Decreto in questione.

Tutti gli impianti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs 152/2006 (Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti).

Informazione adeguata

Il produttore di AEE deve fornire adeguate informazioni all’interno delle istruzioni per l’uso, concernenti: l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti; i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE; la possibilità di consegnare al distributore un RAEE equivalente all’atto dell’acquisto di una nuova AEE e gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute derivanti dall’eventuale presenza di sostanze pericolose nelle AEE.


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