Definizione e ruolo dell’ASPP
L’ASPP è una figura facente parte del Servizio di Prevenzione. Essi instaurano una collaborazione con l’RSPP, comunicando tempestivamente tutte le problematiche individuate sul lavoro e suggerendo come eliminare o ridurre determinati pericoli.
Tale ruolo prevede capacità e requisiti professionali, come specificato nell’art.32, e la frequenza di uno specifico corso di formazione adeguato al rischio presente nel proprio ambiente di lavoro.
L’art. 32 del D. Lgs 81/08 dice che per poter svolgere il ruolo di ASPP “è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”.
Conferimento del ruolo di ASPP
Il Datore di Lavoro può prevedere la figura dell’addetto al servizio di prevenzione e protezione in caso di aziende di grandi dimensioni, di aziende con succursali in località differenti lontani dalla sede centrale, negli istituti scolastici che hanno l’accorpamento di scuole dislocate in altri comuni o, più in generale, in tutti quei casi nei quali il RSPP ha la necessità di essere assistito da una figura tecnica competente per gestire gli aspetti legati al suo ruolo.
Il ruolo dell’ASPP può essere conferito da parte del Datore di Lavoro anche ad una persona non dipendente dell’azienda.
Differenze tra RSPP e ASPP
Gerarchicamente, ASPP è una figura che risponde direttamente al RSPP. L’addetto al servizio di prevenzione e protezione non è obbligato a partecipare alla riunione periodica (art.35, D.Lgs. 81/08) alla quale partecipano Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente (se necessario) e RLS.
Il ruolo di RSPP prevede inoltre una formazione più approfondita rispetto al ruolo di ASPP. Quest’ultimo è infatti esonerato dal frequentare il modulo C del corso di formazione previsto dall’accordo stato-regioni del 26/1/2006.
Compiti dell’ASPP
I compiti dell’ASPP sono definiti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08. In particolare, l’addetto al servizio di prevenzione e protezione ha il compito di:
- provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/08.
Riepilogo requisiti della figura di ASPP
Per poter ricoprire il ruolo di addetto al servizio di prevenzione e protezione è necessario essere in possesso di:
- Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
- Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (Moduli A e B)
La norma prevede, per chi è in possesso di alcune tipologie di laurea, l’esonero dai Moduli A e B. Chiunque voglia ricoprire il ruolo di ASPP deve comunque essere in regola con l’aggiornamento. Il periodo di cinque anni per l’aggiornamento inizia dalla data di conclusione del Modulo B comune o da quella del conseguimento della Laurea, per gli esonerati.
Articolo chiaro ma non esaustivo.
– Quali sono le responsabilità in capo all’ ASPP nel caso di un incidente?
– Il datore di lavoro è obbligato ad accendere una assicurazione che tuteli l’ ASPP.
Grazie