Segnalazione certificata di inizio attività e Prevenzione incendi

Domande frequenti sulla SCIA e la prevenzione incendi in determinati contesti lavorativi

Determinate casistiche sulla presentazione e compilazione della SCIA

Abbiamo cercato di rispondere ad alcune delle domande che i nostri utenti ci hanno posto in materia di segnalazione di inizio attività e prevenzione incendi all’interno delle varie attività lavorative. Di seguito ciò che potrebbe servire per approfondire e trovare risposta ai dubbi in materia:

 

Nel caso di un edificio composto da 10 appartamenti destinati a locazione a scopo turistico con n. 28 posti letto totali, quale documentazione devo presentare considerato che sono da poco stati ultimati i lavori (due mesi dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011) sulla base di un progetto presentato unicamente al comune, che teneva conto della normativa precedente la quale escludeva tale attività dai controlli di prevenzione incendi?

Se l’attività ricettiva è assimilabile a residenza turistico alberghiera (RTA) risulta ricompresa al punto 66. Pertanto, prima di esercire l’attività occorrerà presentare la SCIA ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 151/2011, la modalità di presentazione della segnalazione e la documentazione necessaria è indicata nel d.m. 7 agosto 2012.


Un tecnico non iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno, può comunque firmare una SCIA? Con la vecchia norma, era possibile che firmasse il progetto per il parere di conformità?

La SCIA è sottoscritta dal responsabile dell’attività; l’asseverazione allegata, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio è sottoscritta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione. Le dichiarazioni e certificazioni prodotte a corredo della SCIA, in alcuni casi sono sottoscritte dal tecnico incaricato del coordinamento/direzione/sorveglianza lavori, in altri da un professionista antincendio iscritto negli albi del Ministero dell’Interno, come indicato nel d.m. 7 agosto 2012.


Quale modulistica si deve utilizzare per ripetere il sopralluogo effettuato con esito negativo il 14/09/2011 in un’autorimessa (attività nr. 75.C, d.P.R. 151/2011)?

In questo caso la SCIA dovrà essere ripresentata secondo quanto indicato dal d.m. 7 agosto 2012 utilizzando la modulistica pubblicata con decreto direttoriale DCPST 31 ottobre 2012, n. 200 (scaricabile dal sito www.vigilfuoco.it).


Avendo predisposto il progetto ed eseguito lavori per la messa a norma di un’autorimessa per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi, può essere richiesto il sopralluogo al Comando VV.F.?

La richiesta di sopralluogo non è prevista, ma prima dell’esercizio dell’attività dovrà essere presentata la SCIA al Comando provinciale VV.F..


Se all’interno di un fabbricato si trovano le attività nr. 34 (cat. C) e nr. 74 (cat. A) di cui all’allegato I del d.P.R. 151/2011, la SCIA deve essere presentata al SUAP del Comune o direttamente al Comando VV.F.?

L’articolo 10 del d.P.R. 151/2011, in merito rimanda all’applicazione del d.P.R. 160/2010. Quindi, l’avvio delle attività produttive dovrà essere comunicato al SUAP.


Dovendo realizzare un’uscita di sicurezza, alternativa a quella esistente, da un parcheggio interrato di 1200 mq (cat. B) presentata la SCIA, ottenuto il parere favorevole e realizzata l’opera, è possibile richiedere la visita tecnica dei Vigili del Fuoco e relativo verbale ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del nuovo decreto?

Ai sensi dell’art. 4, comma, 2 del DPR 151/2001, i controlli di prevenzione incendi per le attività in categoria B possono essere effettuati con metodo a campione e quindi non è certo che il sopralluogo venga effettuato da parte dei Vigili del Fuoco. È comunque possibile richiedere verifiche nel corso di realizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 9 del DPR 151/2011.


Un fabbricato ricadente nella categoria 69.1.A non richiede l’esame progetto? Quali sono le procedure da seguire? sembrerebbe di capire che è necessaria la S.C.I.A. prima dell’apertura dell’attività.

Per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate nell’allegato I al d.P.R. 151/2011, è necessario presentare la SCIA prima dell’esercizio dell’attività. Solo per le attività in categoria B e C, prima della presentazione della SCIA, è necessaria la preventiva valutazione del progetto.

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Un’attività che secondo il nuovo allegato al d.P.R. 151/2011 ricade al punto 34/A ed è in possesso dell’approvazione del progetto secondo le precedenti procedure, come può chiudere l’iter autorizzativo presso i VVF per avviare l’esercizio?

Il titolare dell’attività deve presentare la SCIA, secondo le modalità stabilite dall’art. 4 del d.P.R. 151/2011.


Con riferimento all’art. 3 comma 3 del d.P.R. 151/2011, nel caso sia stata presentata la richiesta di valutazione del progetto, e siano trascorsi i 60 giorni previsti può essere presentata la SCIA?

In caso di scadenza del termine di 60 giorni per l’approvazione del progetto delle attività in categoria B e C, di cui all’art. 3 richiamato, non è comunque possibile presentare la SCIA perché la realizzazione dell’attività dovrà essere conforme al progetto approvato.


Ai sensi del DPR 151/11 un’attività ricadente nella categoria A, in possesso di CPI già scaduto da diversi anni, può effettuare l’attestazione di rinnovo oppure deve presentare una SCIA?

A questo genere di quesiti, è stata data risposta con la circolare n. 5555 del 18/05/2012 reperibile sul sito www.vigilfuoco.it.


Per attività non a carattere produttivo, comprese nella categoria A dell’allegato I al d.P.R. 151/2011, l’invio del progetto al Comando deve avvenire tramite SUAP o direttamente al Comando stesso? Con quali modalità?

Qualora l’attività soggetta non sia riconducibile ad una attività produttiva, non si applicano le procedure dello sportello unico per le attività produttive di cui all’art. 10 del d.P.R. 151/11. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 4 comma 1 del d.P.R. 151/2011 dovrà essere presentata direttamente presso il locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. La SCIA potrà pervenire in forma cartacea (presso lo sportello dell’ufficio prevenzione incendi o recapitata a mezzo posta) o potrà essere trasmessa tramite un messaggio di posta elettronica certificata (PEC). In quest’ultimo caso i file relativi ai modelli di domanda e della documentazione a corredo, dovranno essere allegati al messaggio di PEC, previa apposizione della firma digitale da parte del soggetto titolato alla firma di ciascun documento.


In attesa del sopralluogo della Commissione di collaudo regionale deve essere obbligatoriamente presentata la SCIA con asseverazione allegata?

Si, l’esercizio dell’attività ai fini antincendio è possibile unicamente dopo aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal regolamento (articolo 2, comma 7, d.P.R. 151/2011)


A seguito dell’installazione di un serbatoio di gpl da 1000 litri, di cui è stata rilasciata la certificazione di regolare installazione, deve essere richiesto il C.P.I.?

Prima di mettere in esercizio l’impianto servito dal serbatoio, dovrà essere presentata, presso il locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell’art. 4 comma 1 del d.P.R. 151/2011.


E’ possibile presentare la SCIA e le relative asseverazioni solo per alcune delle attività presenti in uno stesso edificio e comprese nell’allegato I al d.P.R. 151/2011?

La SCIA antincendio deve essere prodotta ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 151/2011 per tutte le attività presenti nell’edificio, stabilimento o deposito, naturalmente se soggette ai controlli di prevenzione incendi, fermo restando che se sono previste attività ricadenti in categoria B o C per queste deve essere preventivamente richiesta la valutazione del progetto prevista dall’articolo 3 del d.P.R. 151/2011.


Un’azienda ha ricevuto alcune prescrizioni finalizzate al rilascio del CPI prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento (d.P.R. 151/2011). Avendo assolto alle prescrizioni, quale procedura dovrà seguire per ottenere il CPI?

Il titolare deve presentare la SCIA ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 151/2011.


Quali procedure dovranno seguire i titolari di attività, in precedenza non assoggettate ai controlli di prevenzione incendi e che, a seguito dell’entrata in vigore dal nuovo regolamento risultano comprese nell’allegato I al d.P.R. 151/2011?

Le nuove attività inserite nell’allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno, entro il 7 ottobre 2012, presentare la SCIA secondo le procedure previste dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. 151/11.


Quali sono gli adempimenti previsti, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, dopo il completamento dei lavori di realizzazione di un’attività per la quale è stato rilasciato il parere di conformità ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. 37/98?

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 11 del d.P.R. 151/11, gli interessati devono, prima di dare inizio all’attività, presentare la SCIA (art. 4 d.P.R. 151/11). Il parere di conformità espresso dal Comando ha la stessa valenza della valutazione del progetto prevista dall’art. 3 del d.P.R. 151/11.

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