Guida al corretto smaltimento dei rifiuti

Disciplina in materia di gestione dei rifiuti

La normativa sulla tutela ambientale

Il testo unico in materia ambientale, meglio noto come Codice ambientale (TUA), è il provvedimento nazionale di riferimento in materia di tutela ambientale, emanato con il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152. Questo complesso di norme si occupa di definire la valutazione di impatto ambientale, la difesa del suolo e la tutela delle acque, la gestione dei rifiuti, la riduzione dell’inquinamento atmosferico e il risarcimento dei danni ambientali.

Il Codice ambientale è così strutturato:

  1. Disposizioni comuni, finalità e campo di applicazione
  2. Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e autorizzazione integrata ambientale
  3. Difesa del suolo, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche
  4. Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
  5. Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni
  6. Danno ambientale e tutela risarcitoria

Inoltre, il nuovo testo unico contiene anche norme regolamentari sugli standard per le bonifiche e sui limiti di emissione e di scarico.

Definizione di rifiuto

Il decreto, recependo letteralmente la direttiva 91/156/CEE, definisce il rifiuto come:

qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi

Il criterio essenziale quindi per la qualificazione di un prodotto come rifiuto è la cessazione della sua utilizzazione da parte del detentore. Infatti, il rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui si disfa il detentore (o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi), poco importa se ciò avviene attraverso lo smaltimento o tramite il recupero.

Classificazione di rifiuto

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 classifica i rifiuti secondo l’origine, suddividendoli in rifiuti urbani e speciali. Entrambe le categorie si dividono poi in rifiuti pericolosi e non pericolosi, attraverso l’assegnazione di un codice identificativo del tipo di rifiuto, Codice Europeo Rifiuto (CER).

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Si considerano come rifiuti urbani:

  • domestici (elettrodomestici, mobili etc.)
  • provenienti dallo spazzamento delle strade
  • giacenti in starde, spiagge etc.
  • provenienti da aree verdi, cimiteri etc.

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Si considerano come rifiuti speciali:

  • di attività agricole, industriali, commerciali, artigianali e di servizi
  • provenienti da attività di demolizione e costruzione
  • provenienti da attività di recupero rifiuti
  • macchinari di qualsiasi genere e provenienza
  • autoveicoli e automezzi

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Il CER viene assegnato sulla base dell’origine del rifiuto (ciclo produttivo) e, se necessario, attraverso specifica analisi dello stesso.

Rifiuti esclusi

Alcuni rifiuti disciplinati da specifiche normative sono esclusi dal campo di applicazione del codice in oggetto. Più precisamente si tratta di: rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall’estrazione mineraria, alcune tipologie di rifiuti agricoli, gli esplosivi, le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici.

Particolari procedure e metodologie in materia di gestione dei rifiuti

In linea di massima, nell’ambito dell’ingegneria ambientale per gestione dei rifiuti si intende l’insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l’intero processo dei rifiuti. Tale processo parte dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale, comprendendo quindi anche le fasi di: raccolta, trasporto, trattamento, fino al riutilizzo dei materiali di scarto. Quest’ultima fase riguarda solitamente prodotti dall’attività umana nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l’impatto sull’ambiente naturale.

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Con riferimento a contesti specifici, il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 si pone l’obiettivo di regolare anche quelle situazioni più particolari garantendone la tutela ambientale e il risanamento del territorio.

Tutela e risanamento idrologico

Uno dei principali scopi del Codice ambientale è quello di assicurare la tutela ed il risanamento idrogeologico del territorio tramite la messa in sicurezza delle situazioni a rischio, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche.

Viene quindi regolamentata la gestione degli scarichi idrici suddividendo gli stessi, almeno per le situazioni che possono interessare la nostra realtà aziendale, in:

  1. acque reflue industriali, scarichi derivanti da edifici in cui si svolgono attività industriali o commerciali;
  2. acque reflue domestiche, scarichi provenienti da abitazioni e comunque derivanti da metabolismo umano (bagni) o da attività domestiche (cucine, giardini, ecc.);
  3. acque reflue urbane, si tratta delle acque che confluiscono, tramite canalizzazione, alla pubblica fognatura, quindi di una miscela di acque reflue domestiche, industriali (ovviamente opportunamente depurate per rientrare nei limiti definiti per lo scarico in fognatura) e acque meteoriche (acque piovane).

Disciplina degli scarichi

Il Codice ambientale disciplina i vari scarichi differenziandoli in scarichi sul suolo e nel sottosuolo, in acque superficiali e in reti fognarie. Il testo regola anche i controlli e i valori limite in materia di scarichi.

La normativa in base alla tipologia di scarico:

  • Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Il Decreto Legislativo 152/06 vieta lo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (falde acquifere).
  • Scarichi in acque superficiali come fiumi, laghi, acque costiere. Lo scarico in acque superficiali, sia di acque reflue industriali che di acque reflue urbane (le pubbliche fognature) è ammesso, purché siano rispettati i limiti indicati nelle tabelle allegate al Decreto.
  • Scarichi in reti fognarie. Lo scarico delle acque reflue domestiche è sempre ammesso, purché venga osservato il regolamento del gestore della rete, mentre quello delle acque reflue industriali è soggetto a specifica autorizzazione e al rispetto dei limiti imposti dall’impianto di depurazione.

Valori limite

Il controllo dello scarico avviene verificando, tramite analisi di laboratorio, la conformità dello scarico ai limiti di legge. Vengono quindi ricercati tutti gli inquinanti che possono essere presenti nello scarico, quali: metalli, oli, ammoniaca, solventi, pesticidi, batteri, ed altri. Lo scarico non opportunamente depurato, con concentrazione superiore al rispettivo valore limite imposto, è ritenuto inquinante per l’ambiente e quindi passibile di sanzione. I limiti di legge di riferimento sono contenuti in tabelle in allegato al D. Lgs 152/06.

Controllo degli scarichi

Le autorità competenti svolgono attività di controllo degli scarichi e in caso di infrazioni, e fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste, possono procedere alla diffida, sospensione o revoca dell’autorizzazione.
DIFFIDA: avvertimento e previsione del termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità.
SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE: per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente.
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE: in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o in caso di reiterate violazioni.

Emissioni in atmosfera

Il D.Lgs. 152/06 si applica agli impianti ed attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati al limite.

Il decreto definisce l’emissione come:

qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico, intendendo con inquinamento atmosferico ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente.

Inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie

Qualora in sede di controllo vengano accertate irregolarità di funzionamento, violazione delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzatorio o superamento dei valori limite, l’autorità competente provvederà, a seconda della gravità dell’infrazione e fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste, ad irrogare una delle tre sanzioni amministrative in suo potere.
DIFFIDA: notifica ovvero prescrive all’azienda le misure necessarie per riportare le emissioni nella norma (es. nel caso di superamento dei limiti), assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità.
SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE: ovvero sospensione dell’attività dell’impianto per un tempo determinato (ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o l’ambiente). Durante il periodo di sospensione l’impresa deve anche provvedere ad eliminare le irregolarità riscontrate.
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE: ovvero chiusura dell’impianto. Tale provvedimento viene preso solo in caso di reiterate violazioni derivanti dal mancato adeguamento ai provvedimenti presi in precedenza.

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Consigli utili in materia di gestione dei rifiuti

Norme generali di comportamento

Di seguito riportiamo alcune indicazioni di comportamento legate ai tre principali argomenti descritti in precedenza, riferiti alla normativa in materia ambientale:

  • SEGNALARE tempestivamente al proprio superiore gerarchico qualsiasi anomalia riscontrata che possa causare inquinamento. Qualora non sia possibile contattare il superiore gerarchico e si tratti di grave e impellente rischio ambientale contattare la Centrale Operativa.
  • ATTENERSI scrupolosamente alle indicazioni in materia ambientale fornite dal proprio superiore gerarchico.
  • NON SCARICARE per alcun motivo reflui nella rete fognaria (es. olio, benzine, residui di vernice etc.).
  • NON MISCELARE per alcun motivo rifiuti di diversa natura e/o tipologia e informare immediatamente e preventivamente il proprio superiore gerarchico, qualora non vi sia possibilità di stoccare separatamente rifiuti diversi (es. mancanza di contenitori specifici per rifiuto/codice CER).
  • NON DEPOSITARE per alcun motivo rifiuti o reflui al di fuori delle aree appositamente individuate per ciascuna tipologia.

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