Infortuni sul lavoro e responsabilità del committente

Quadro normativo e relative responsabilità

La corte di Cassazione precisa che il committente è sempre responsabile dei rischi generici nel caso di infortunio sul lavoro. Questo viene invece svincolato quando le precauzioni richiedono specifiche competenze legate allo svolgimento di determinate lavorazioni.

Obblighi nei confronti dei lavoratori autonomi

In seguito ad un recente incidente mortale sul lavoro, come riportato su pmi.it, la Corte d’Appello aveva giudicato colpevole il committente di opere edili di contravvenzioni prevenzionistiche e conseguente infortunio mortale per colpa specifica. L’incidente avvenne durante dei lavori svolti sul tetto mediante l’utilizzo di un braccio meccanico di sollevamento e che accidentalmente aveva urtato i cavi dell’alta tensione.

La responsabilità veniva attribuita al committente che non si era attivato per il distacco dell’energia elettrica prima dell’inizio dei lavori. Seguì il ricorso in Cassazione facendo leva sul fatto che, essendo lavoratore autonomo, il defunto non era soggetto alle norme antinfortunistiche e che il rischio specifico di elettroconduzione non era imputabile al committente.

Tale ricorso venne però respinto, ricordando che l’unitaria tutela del diritto alla salute (artt. 32 Cost., 2087 cod. civ. e 1, comma primo, legge 833/1978) impone i medesimi parametri di sicurezza stabiliti per i subordinati anche per ogni tipo di lavoratore. In quanto diretto esecutore dei lavori, il datore di lavoro doveva garantire la sicurezza nel luogo di lavoro anche ai soggetti che nell’impresa prestavano opera in via autonoma. Infine, sempre secondo i giudici, l’obbligo di messa in sicurezza dell’area dei lavori si pone a prescindere dalla qualifica dei soggetti che vi operano.

Conclusioni sulle responsabilità in materia di sicurezza per le prestazioni di lavoratori autonomi

In tema di prevenzione infortuni nei casi in cui nell’impresa operano soggetti diversi dal dipendente, il committente non può esimersi dall’attivarsi per prevenire il rischio non specifico, quale rientra anche il contatto con linee elettriche soprastanti l’area di lavoro.

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