Nuovo Regolamento DPI: cosa cambia con il D. Lgs 17/2019

«Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 17/2019 riguardante l’adeguamento alla disposizioni del Regolamento Europeo (UE n.2016/425) relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in vigore dal 12 marzo 2019»

Le principali modifiche apportate dal nuovo D. Lgs. 19/02/2019 n. 17 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” riguardano:

  1. D. Lgs. 475/92 che viene completamente modificato per allinearlo alle indicazioni presenti nel Regolamento UE 2016/435
  2. D. Lgs. 81/08 in cui vengono modificati:

A) all’articolo 74: 1) al comma 1, le parole: «Si intende» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto si intende», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.»; 2) al comma 2, le parole: «Non costituiscono DPI» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI»;

B) all’articolo 76: 1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (UE) n. 2016/425»; 2) al comma 2, le parole: «I DPI di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1».

3. l’abrogazione del D.lgs. 10/1997, che recepita la Direttiva Europea 89/686/CEE

Nuovo Regolamento DPI: cosa cambia?

Le modifiche apportate dal D. Lgs. 17/2019 riguardano alcuni articoli del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e, soprattutto, il D.Lgs. 475/92.

Se da un lato le variazioni al D. Lgs. 81/08 sono minime, con la sostituzione solo di alcune parole per aggiornare i riferimenti normativi, dall’altro le novità più importanti riguardano, appunto, l’ex decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475: già il titolo stesso del decreto, non a caso, è ora cambiato con quello riportato nell’introduzione.

Altre variazioni si riscontrano già dai primi articoli: come detto, l’obiettivo è l’adeguamento al Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016.

Vediamo, ad esempio, come cambiano i primi tre articoli:

ARTICOLO 1 – Campo di applicazione e definizioni

  • Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI.

ARTICOLO 2 – Norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI

  • Ai sensi del presente decreto, per le norme armonizzate si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI.
  • Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ARTICOLO 3 – Requisiti essenziali di sicurezza

  • I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI.
  • Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 15 e all’allegato III del regolamento DPI, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.

Adeguamento al regolamento europeo DPI: altre variazioni

Tra le altre modifiche introdotte dal nuovo regolamento DPI italiano, vanno citati i seguenti articoli:

ARTICOLO 5; Procedura di valutazione della conformità: non si parla più di Certificazione CE ma, appunto, di valutazione della conformità. Essa è necessaria per i DPI di qualsiasi categoria e non più solo per quelli di seconda o terza

come stabilito dal nuovo ARTICOLO 7, gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciate a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono comunque valide

l’ ARTICOLO 12 (Marcatura CE) prevede che il fabbricante apponga sul DPI la marcatura CE secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del regolamento DPI

L’ ARTICOLO 12 BIS del vecchio regolamento è stato sostituito con il seguente: “La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana”

Inoltre, tra le modifiche dell’ ARTICOLO 13 (Vigilanza del mercato sui DPI), è importante sottolineare come aumentino i soggetti responsabili: il fabbricante, il suo mandatario, l’importatore, il distributore o l’operatore economico destinatario del relativo provvedimento.

Nuovo regolamento DPI: sanzioni

Tra i punti più importanti del nuovo regolamento DPI vi è, senza dubbio, quello che riguarda l’inasprimento delle sanzioni e delle disposizioni penali (articolo 14). In base a quanto previsto per legge, infatti, ora le sanzioni per fabbricanti o importatori che producono o mettono a disposizione DPI non conformi alle norme di sicurezza sono:

  • multa da 8 mila a 48 mila euro per DPI di I categoria;
  • arresto fino a 6 mesi o ammenda da 10 mila a 16 mila euro per DPI di II categoria;
  • arresto da 6 mesi a 3 anni per DPI di III categoria.

Altre sanzioni per il fabbricante che omette di espletare le procedure previste all’articolo 19 del regolamento sono:

  • multa da 5 mila a 30 mila euro per DPI di I categoria;
  • multa da 10 mila a 60 mila euro per DPI di II categoria
  • multa da 30 mila a 150 mila euro per DPI di III categoria.

Prevista anche una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 36 mila euro per il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformità CE.

Per quanto riguarda i distributori che non rispettano l’articolo 11, invece, le sanzioni vanno:

  • da 1.000 a 6 mila euro per DPI di I categoria
  • da 2 mila a 12 mila euro per DPI di II categoria
  • da 10 mila a 60 mila euro per DPI di III categoria

Fonti: Studio Essepi


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