Scopo e caratteristiche del DUVRI

Definizione e contesto del DUVRI

Il documento di valutazione dei rischi da interferenze, conosciuto anche come DUVRI, valuta appunto i rischi da interferenza fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Il documento indica inoltre le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Secondo l’art. 26 del D.lgs. 81/2008, il Committente deve:

  • fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  • promuovere la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Essendo collegate alla successiva fase di analisi di eventuali situazioni di interferenza, le informazioni al punto primo possono essere fornite separatamente in un documento informativo su rischi e misure o integrate nel DUVRI.

Chi e come si redige il DUVRI

Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro Committente. Le imprese, o lavoratori autonomi, affidatarie dei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione, dovranno cooperare col Committente per evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornire tutti i documenti richiesti dall’art. 26.

Per valutare i rischi di interferenza ed individuare le relative misure di intervento occorre innanzitutto analizzare i rischi a cui sono esposti i lavoratori, compresi quelli legati anche a situazioni di interferenza tra imprese coinvolte in una stessa opera. In seguito, è necessario definire le misure di prevenzione e protezione necessarie, da attuare mediante cooperazione e mediante coordinamento.

Tale documento deve essere redatto o aggiornato ogni qualvolta siano posti in essere dei contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione che implichino la presenza di imprese operanti all’interno dell’azienda. Si parla di contratto non rischioso quando non si riscontrano particolari rischi da interferenza e il documento dovrà quindi evidenziare l’assenza di rischio.

Il DUVRI è un documento unico valido per tutti gli appalti, ma anche dinamico in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza. Questi rischi possono essere dovuti da:

  • ingresso di nuove imprese;
  • variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie imprese;
  • acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature .

In caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese non deve essere redatto alcun documento di valutazione dei rischi da interferenze. Le imprese appaltatrici presenti in cantiere devono però redigere il piano operativo della sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso.

Definizioni di interferenza e rischi da interferenza

Le linee guida INAIL definiscono l’interferenza come quella “circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.

Mentre per rischi da interferenza si intende tutti quei “rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri del DLC, delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

Le stesse linee guida INAIL forniscono poi ulteriori chiarimenti per la determinazione di tali rischi, individuandoli in quelli:

  • immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’appaltatore
  • derivanti da sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi
  • esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore
  • derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente

In definitiva, si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa.

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Scopo principale del DUVRI

Il DUVRI deve quindi essere strutturato in modo tale da:

  • garantire la corretta informazione reciproca tra Committente ed imprese appaltatrici, su rischi e misure e su tutti gli aspetti incidenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
  • garantire la possibilità di integrazione (aggiunta di imprese, rischi,..) ed aggiornamento anche in corso d’opera

Le modifiche devono essere tempestive e coerenti rispetto agli eventi. I soggetti chiamati ad effettuare integrazioni possono infine non coincidere con i soggetti che hanno predisposto il documento valutazione dei rischi da interferenze iniziale.

Tipologie di appalto e redazione del DUVRI

Si possono presentare differenti situazioni per le quali è richiesta la predisposizione di un DUVRI.

Una prima situazione potrebbe essere quella riguardante una fase antecedente l’effettiva individuazione dell’appaltatore e quindi l’assegnazione dell’appalto. In tale fase sono difficilmente definibili a priori con esattezza gli elementi caratterizzanti il DUVRI stesso, ovvero: l’attività di lavoro specifica, le aree, la contemporanea presenza di più imprese. Pertanto dovrà essere predisposto un documento preliminare.

Un ulteriore caso riguarda l’assegnazione di appalto per un determinato tipo di attività ad un’impresa, ma eseguibili in lungo periodo in relazione egli accordi contrattuali ed alle esigenze del Committente (es. contratto annuale o pluriennali di manutenzione elettrica, antincendio ecc.). In tal caso vi sono di norma elementi in più per definire l’attività di lavoro specifica, mentre restano da definire: le aree e l’eventuale contemporanea presenza di più imprese.

Infine, in caso di appalto specifico, ovvero relativo ad attività specifiche, per le quali sono definibili a priori gli elementi relativi ad attività, area ed eventuale co-presenza di più imprese.

Esempi di attività in appalto

Di seguito alcuni casi di attività in appalto per le quali è necessaria la predisposizione di DUVRI:

  • Manutenzione ed assistenza tecnica a strutture (non rientranti nel Titolo IV)
  • Manutenzione ed assistenza tecnica di tipo meccanico (su attrezzature, macchine o impianti, utilities ecc.)
  • Manutenzione su mezzi (se svolte in officine e aree aziendali)
  • Manutenzione ed assistenza tecnica di tipo elettrico
  • Verifica, revisione e regolazione attrezzature (interventi ordinari di entità limitata), calibrazione strumenti
  • Movimentazione e trasporto merci, rifiuti ecc.
  • Pulizie, disinfestazione e derattizzazione ecc.
  • Manutenzione ed assistenza tecnica a dispositivi ed impianti antincendio ed impianti speciali
  • Verifiche e campionamenti ambientali
  • Vigilanza e portierato
  • Preparazione e somministrazione cibi e bevande

Corso in materia di responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Omega organizza percorsi formativi per datori di lavoro che ricoprono il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Questi corsi incentrano la propria didattica sui criteri e sugli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, compreso quelli da interferenza.


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