Tutte le novità sulla formazione di RSPP e ASPP

RSPP non datore di lavoro ed il nuovo accordo Stato Regioni

Una formazione manageriale al centro della nuova disciplina per responsabili ed addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione

Il nuovo Accordo Stato Regioni rivolto agli RSPP e ASPP, approvato il 07 luglio 2016, oltre a fornire utili schematizzazioni su aspetti spesso controversi, definisce nel dettaglio il ruolo di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione diverso dal datore di lavoro.

Questo Accordo offre approfondimenti sulle figure di RSPP e ASPP, in merito a aggiornamenti, riconoscimento della formazione pregressa, requisiti dei docenti. Inoltre, soprattutto per il ruolo di RSPP all’interno dell’azienda, pone l’accento sulla necessità di una formazione manageriale in grado di fornire conoscenze tecniche, ma anche progettuali e relazionali.

Il ruolo di RSPP esterno, professionista o dipendente aziendale necessita quindi di una adeguata informazione e formazione. Scopri cosa fare per l’abilitazione richiesta con il corso di formazione obbligatoria.

Come cambia la formazione per le figure di RSPP e ASPP

Requisiti minimi iniziali

Partiamo col chiarire che restano invariati i requisiti iniziali per svolgere la funzione di responsabile e addetto dei servizi di prevenzione e protezione. In particolare:

  • Diploma di scuola secondaria superiore come titolo di studio minimo
  • Attestati di frequenza e profitto dei moduli A, B, C per RSPP (salvo esoneri)
  • Attestati di frequenza e profitto dei moduli A, B per ASPP (salvo esoneri)
  • aggiornamenti ogni 5 anni

La formazione RSPP/ASPP modulo A è propedeutica a tutti gli altri moduli ed ha una durata di 28 ore. L’obiettivo di questa prima tappa è di introdurre ai concetti base della sicurezza: la normativa, il sistema di prevenzione aziendale, il sistema degli enti istituzionali pubblici, i principali rischi, l’obbligo formativo. Vai al corso in dettaglio, che può essere seguito anche in modalità e-learning.

La formazione RSPP/ASPP modulo B ha una durata di 48 ore e riguarda, come descritto più avanti, il cambiamento sostanziale apportato dal nuovo Accordo. Vai al corso in dettaglio.

La formazione RSPP modulo C ha una durata di 24 ore. Il corso è di specializzazione per gli RSPP e consente di acquisire conoscenze gestionali e relazionali affinché gli aspetti della sicurezza possano essere incorporati in azienda dal punto di vista gestionale, organizzativo e culturale. Vai al corso in dettaglio.

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Cambiamenti sostanziali previsti dall’Accordo

Come anticipato, il cambiamento maggiore introdotto dal nuovo Accordo Stato Regioni riguarda soprattutto il modulo B, parte che affronta i rischi legati allo specifico settore produttivo.

Fino ad oggi, in virtù dell’Accordo del 2006, il modulo in questione era diversificato per contenuti e durata in base al settore Ateco. Quindi, per esercitare la funzione di ASPP e RSPP in aziende di vari settori, era necessario conseguire l’attestato di frequenza e profitto del relativo corso (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9).

Abrogando questo percorso, il nuovo Accordo introduce invece un modulo B comune di 48 ore che abilita a svolgere la funzione di ASPP e RSPP in quasi tutte le realtà produttive. Fanno infatti eccezione quattro settori per i quali è richiesto un modulo integrativo di specializzazione. Si tratta dei settori:

  • Agricoltura e Pesca, specializzazione modulo B-SP1 di 12 ore
  • Cave e Costruzioni, specializzazione modulo B-SP2 di 16 ore
  • Sanità residenziale, specializzazione modulo B-SP3 di 12 ore
  • Chimico e Petrolchimico, specializzazione modulo B-SP4 di 16 ore

Cosa succede agli RSPP e ASPP già formati

Come i cambiamenti previsti dal nuovo Accordo Stato Regioni influiscono su coloro che esercitavano già prima di luglio 2016

Per tutti coloro che ricoprivano il ruolo di responsabile e addetto dei servizi di prevenzione e protezione in virtù del precedente Accordo del gennaio 2006, nulla cambia se la funzione di ASPP/RSPP continua ad essere esercitata nel settore produttivo per il quale ci si è formati. Se invece, si vorrà svolgere la funzione di ASPP/RSPP in altro settore produttivo, sarà necessario adeguarsi al nuovo Accordo e verificare la necessità di integrare la formazione.

Di seguito i crediti riconosciuti a seconda del modulo frequentato alla luce dell’Accordo del 2006.

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Esoneri e aggiornamenti richiesti dal nuovo Accordo

Esoneri previsti per RSPP e ASPP

Oltre ad alcune classi di laurea, il cui elenco è ulteriormente ampliato, si può ottenere l’esonero dai moduli A e B per il possesso di un certificato universitario di superamento esami, master o corso di perfezionamento i cui contenuti siano rapportabili a quelli previsti nell’Accordo. Sono inoltre esonerati dai moduli A e B i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza sul lavoro per almeno 5 anni.

Aggiornamenti necessari per RSPP e ASPP

L’obbligo di aggiornamento del modulo B rimane quinquennale, anche per figure esonerate, per un monte-ore pari a:

  • 40h per gli RSPP
  • 20h per gli ASPP

Anche in questo caso, si consiglia di non concentrare il monte-ore in coda al quinquennio ma di distribuirle lungo il periodo. L’aggiornamento può avvenire tramite corsi in presenza, in e-learning e al 50% del monte ore per partecipazione a seminari o convegni.

Costituiscono aggiornamento ASPP/RSPP e viceversa: i corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro e i corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza. Non costituiscono aggiornamento ASPP/RSPP i corsi previsti dal D.Lgs.81/08, come ad esempio corso per dirigenti, preposti, addetto antincendio, primo soccorso ecc.

Al fine di evitare sovrapposizioni di contenuti tra un percorso e l’altro, di seguito è possibile trovare l’elenco dei crediti riconoscibili sulla formazione delle varie figure aziendali. Vai all’elenco

NB: Per i primi cinque anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, la frequenza del nuovo modulo B (o del modulo comune o di specializzazione) potrà valere come aggiornamento ASPP/RSPP formati ai sensi dell’Accordo del 2006. Trascorsi i prossimi cinque anni la frequenza del modulo B non potrà più valere come aggiornamento.

Decorrenza dell’obbligo di aggiornamento

Il quinquennio di validità dell’aggiornamento decorre a partire dalla conclusione del modulo B. Se esonerati dal modulo B, il quinquennio decorre:

  • dall’entrata in vigore del D.Lgs.81/08 (cioè dal 15 maggio 2008)
  • dalla data di laurea (se avvenuta dopo il 15 maggio 2008)

Sanzioni e aggiornamenti non effettuati

Il mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento non fa decadere l’abilitazione ma la funzione potrà essere esercitata nuovamente non appena si sarà provveduto. Lo stesso vale per CSE, CSP, addetti primo soccorso e addetti all’uso di specifiche attrezzature (carrelli, PLE, trattori, pale ecc.): non decade l’abilitazione ma la possibilità di esercitare la relativa funzione.

Sono previste inoltre sanzioni nei seguenti casi specifici:

  1. Mancata nomina del RSPP: ammenda da € 2.500 a € 6.400 o arresto da 3 a 6 mesi (Art.55 c.1)
  2. Omessa valutazione dei rischi: ammenda da € 2.500 a € 6.400 o arresto da 3 a 6 mesi (Art.55 c.1), in alcuni casi l’arresto previsto sale da 4 a 8 mesi

Scopri come formarsi nel ruolo di responsabile o addetto ai servizi di prevenzione e protezione grazie al corso di formazione obbligatoria per tutti i moduli A, B,C. Contattaci per ulteriori informazioni e chiarimenti: Richiedi info


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