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Sicurezza del magazzino e manutenzione delle scaffalature

L’uso di carrelli elevatori e di altre attrezzature per la movimentazione dei carichi può danneggiare le strutture e provocare incidenti all’interno di un magazzino. Con il passare del tempo, le scaffalature rischiano di perdere le proprie caratteristiche di portata e di stabilità a causa degli urti subiti durante l’ordinaria attività di movimentazione delle merci.

A tale scopo, le attuali norme vigenti, il D.Lgs 81/08 e le norme UNI-EN 15629 ed UNI-EN 15635, prevedono l’obbligo di mantenere il magazzino in sicurezza, anche attraverso ispezioni periodiche, per accertare il buono stato delle scaffalature.

L’obbligo di idonea manutenzione previsto dal TUS

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (TUS), D.Lgs 81/08, stabilisce che “il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza“.

Nonostante la commissione interpelli ritenga che “le scaffalature metalliche non siano attrezzature di lavoro, come definito sopra nel D.Lgs. 81/2008 (art.69), salvo i casi in cui le stesse non rientrino nella definizione di macchine ai sensi del D.Lgs. 17/2010”, risulta comunque obbligatorio da parte del datore di lavoro far sottoporre le scaffalature alle verifiche da parte di personale tecnico abilitato sia come attrezzature (ai sensi degli artt. 70,71,72,73) sia come arredi (artt. 63,64,65) in base al Titolo II e Titolo III del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ispezioni e verifiche delle scaffalature previste dalle norme UNI-EN 15629 ed UNI-EN 15635

Per individuare gli obblighi in materia di sistemi di stoccaggio statici di acciaio, come le scaffalature, dobbiamo rifarci alle norme UNI-EN 15629 ed UNI-EN 15635. Secondo la prima, “l’utilizzatore ha la responsabilità di sottoporre la scaffalatura a regolari ispezioni, durante il suo ciclo di vita, al fine di assicurare che ogni danno occorso sia riparato ed ogni componente danneggiato sia sostituito con nuove parti identiche dello stesso produttore”.

La norma UNI-EN 15635 stabilisce invece che “l’utilizzatore dovrebbe considerare che verifiche regolari della struttura della scaffalatura devono essere condotte durante il suo ciclo di vita, includendo spiegazioni circa i livelli di danno (verde, giallo e rosso) per assicurare che ogni danno che necessita di un intervento immediato sia eliminato celermente attraverso la sostituzione del componente danneggiato con uno identico dello stesso costruttore” inoltre “una persona tecnicamente competente deve eseguire ispezioni ad intervalli non maggiori di 12 mesi”, infine, “è obbligo del fornitore fornire suggerimenti all’utilizzatore in merito alla necessità di ispezioni regolari della scaffalatura e di un programma formale di manutenzione per far fronte ad eventuali danni accidentali”.

Riepilogo degli obblighi a carico del datore di lavoro

Secondo le norme sopracitate, spettano all’impresa una serie di obblighi per assicurare la sicurezza delle scaffalature industriali.

  • Ispezioni della scaffalatura da parte di un esperto: una persona tecnicamente competente deve svolgere apposite ispezioni a intervalli non superiori ai 12 mesi, redigendo e consegnando al datore di lavoro una relazione scritta contenente le osservazioni e le proposte di eventuali azioni da realizzare.
  • Sostituzione dei componenti danneggiati della scaffalatura: non devono essere consentite riparazioni degli elementi danneggiati se non espressamente autorizzate dal fornitore dell’impianto di stoccaggio. Gli interventi possono essere eseguiti con le seguenti diverse modalità:
    1. Danno livello verde: richiede un semplice monitoraggio ed un controllo dopo 12 mesi. I componenti sono sicuri e idonei all’uso.
    2. Danno livello giallo: richiede un intervento rapido, con sostituzione dei componenti danneggiati al massimo entro 30 giorni.
    3. Danno livello rosso: richiede un intervento immediato, con scarico della scaffalatura e messa in sicurezza dell’area.
  • Cartelli di portata visibili all’interno del magazzino: devono essere posizionati in punti ben visibili e controllati per accertare la corrispondenza delle informazioni in essi contenute con le effettive caratteristiche delle attrezzature.

Infine, è obbligatorio nominare una persona responsabile della sicurezza delle attrezzature di stoccaggio e redigere un piano di ispezioni periodiche.

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