Apparecchi di Sollevamento: Cosa è necessario sapere?

Messa in servizio e verifiche sugli apparecchi di sollevamento

La messa in servizio e le verifiche degli apparecchi di sollevamento rappresentano un aspetto particolarmente delicato tra le prescrizioni attualmente in vigore ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs 81/2008, artt. 71 e 73 e norme UNI-ISO). Oltre a rispondere a un preciso obbligo di legge, sono uno strumento fondamentale per il mantenimento dei requisiti di sicurezza delle attrezzature e per la salvaguardia dei lavoratori che le utilizzano.

Cosa sono le verifiche periodiche?

Il D. Lgs. 81/08, noto anche come Testo Unico sulla sicurezza, per le attrezzature di lavoro prevede una serie di adempimenti riportati nei commi 8 e 11 dell’art. 71.

  • Art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08
    Il datore di lavoro provvede affinché:

    1. le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, siano sottoposte ad un controllo iniziale dopo l’installazione e prima della messa in esercizio, e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
    2. le attrezzature soggette a influssi, che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, siano sottoposte: ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti (ovvero dalle norme di buona tecnica) o, in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro (quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività).

    SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente.

  • Art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08
    Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII (D.Lgs. 81/08) a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni (prima dell’entrata in vigore, il 21 agosto 2013, della legge di conversione del Decreto del Fare erano, 60 giorni) dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti privati abilitati. Per eseguire le verifiche l’INAIL può avvalersi di soggetti privati abilitati. Le successive verifiche sono richieste dal datore di lavoro, a sua libera scelta, ai soggetti privati abilitati o all’Asl.
    SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente

Il Dlgs. 81/08 distingue quindi due tipi di interventi: quelli previsti nel comma 8 sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente, quelli previsti nel comma 11 servono come controllo al fine di verificare che il datore di lavoro abbia eseguito tutti i controlli periodici indicati dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro e che l’attrezzatura sia in buono stato di conservazione e sicura per l’utilizzo.

Chiarimenti sulla messa in servizio degli apparecchi di sollevamento

Che cos’è la messa in servizio?

Con il termine di messa in servizio si intende la comunicazione che il datore di lavoro deve fare all’INAIL, all’atto dell’acquisto di un’attrezzatura di lavoro nuova e quindi del suo primo utilizzo.

Come si esegue la denuncia di messa in servizio presso l’INAIL?

La modulistica da utilizzare è disponibile sul sito INAIL. Nel modello di messa in servizio bisogna riportare i dati della macchina che si vuole denunciare, i dati del datore di lavoro e quelli del soggetto abilitato. Per procedere alla verifica l’INAIL deve fornire un numero di matricola che identificativo della macchina.

Chiarimenti sulle verifiche e sui controlli delle apparecchi di sollevamento

Chi può eseguire i controlli di manutenzione (comma 8)?

I controlli possono essere eseguiti da un tecnico competente, cioè personale che abbia conoscenze adeguate per poter rilevare, o dichiarare l’assenza, di anomalie sulla attrezzatura. In teoria anche il datore di lavoro può eseguire direttamente i controlli periodici. In caso di incidente dovrà però poter dimostrare che realmente è stato in grado di VALUTARE CON COMPETENZA se la macchina era idonea ad un USO IN SICUREZZA. In generale questi controlli sono eseguiti da ditte specializzate.

I controlli di manutenzione periodica (comma 8) sostituiscono le verifiche periodiche obbligatorie (comma 11)?

NO! Sono due tipi di controlli diversi. I controlli previsti dal comma 8 possono essere eseguiti dal datore di lavoro, se ha le competenze, o da ditte specializzate scelte dal datore di lavoro. I controlli periodici previsti dall’art. 71 comma 11 possono essere eseguiti da un soggetto privato abilitato, scelto dal datore di lavoro, o dalle ASL. La prima verifica periodica è sempre seguita dall’INAIL.

IMPORTANTE: Chi effettua la manutenzione non può eseguire verifiche periodiche che devono essere di tipo indipendente. Gli Organismi abilitati alle verifiche periodiche non possono eseguire i controlli di manutenzione

È importante tenere traccia dei controlli di manutenzione eseguiti?

Assolutamente si! La verifica va documentata perché è un obbligo di legge, come esplicitamente richiesto e previsto nell’Art 71, comma 9 (D.Lgs 81 del 2008): i risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Quale documento si utilizza per registrare i controlli di manutenzione?

Il documento di riferimento è il Registro di Controllo che deve riportare nel dettaglio la descrizione di tutti gli interventi eseguiti. Più dettagliati sono i riferimenti ai controlli e agli interventi eseguiti e più facile è tenere sotto controllo l’efficienza e la sicurezza dell’attrezzatura di lavoro.

Che cos’è il Registro di Controllo?

Il Registro di controllo è un documento predisposto dal datore di lavoro nel quale vengono registrati per ogni attrezzatura tutti gli interventi di manutenzione, sostituzione di parti ed altre informazioni utili a dimostrare che la sicurezza nell’uso dell’attrezzatura è sempre garantita.

Quali attrezzature sono sottoposte a verifica periodica obbligatoria (comma 11)?

L’art. 71 comma 11 prescrive che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Assistenza e maggiori informazioni sulla messa in servizio e sulle verifiche degli apparecchi di sollevamento

Dove posso rivolgermi se non si riesce ad accedere al sito INAIL o non si riesce a compilare il modulo di denuncia di messa in servizio?

OMEGA Formazione fornisce un costante supporto a tutte le aziende, sia di tipo tecnico/amministrativo che di tipo normativo. Richiedi maggiori info.

A cosa serve la prima delle verifiche periodiche?

La prima verifica periodica serve a:

  • identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante
  • accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
  • verificare la regolare tenuta del Registro di Controllo ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
  • controllare lo stato di conservazione dell’attrezzatura;
  • effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro.

Come si conclude la prima verifica periodica?

Alla fine della verifica, se l’attrezzatura è considerata sicura viene rilasciato un verbale indicante l’idoneità dell’attrezzatura e la relativa scheda tecnica. Nel caso non si sia potuto portare a termine la verifica per mancanza di documenti o indisponibilità dell’attrezzatura è rilasciato all’azienda un verbale di sospensione della verifica, che sarà poi terminata in un momento successivo. Nel caso l’attrezzatura di lavoro presenti carenze tali da pregiudicare la sicurezza, sarà rilasciato un verbale indicante la non idoneità ai fine della sicurezza e sarà avvisata immediatamente l’ASL di competenza territoriale.

A cosa servono le verifiche periodiche successive alla prima?

Le verifiche periodiche successive alla prima serve ad accertare:

  • la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso;
  • lo stato di manutenzione e conservazione;
  • il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Quanto costano le verifiche?

Il costo delle verifiche è regolato da un apposito Decreto Tariffe del 23 novembre 2012, aggiornato al gennaio 2015,  che fissa la tariffa per ogni tipologia di attrezzatura e per tipologia di verifica: prima verifica e verifiche successive.

Nel caso non troviate la risposta ad un vostro dubbio potete partecipare al Seminario tenuto dall’Arch. Giancarlo Tomasselli, Responsabile del Settore Apparecchi di Sollevamento e Impianti di messa a terra dell’U.O.T. di Firenze, in collaborazione con l’Ing. Claudio Vari e Ing. Davide Tani dell’INAIL di Firenze.

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