Impianti, attrezzature e insiemi a pressione

Cosa è utile sapere in materia di apparecchi a pressione

I numerosi aspetti che regolano l’immissione sul mercato di attrezzature in pressione sono disciplinati dalla Direttiva Attrezzature a Pressione, anche conosciuta come direttiva europea PED (dall’inglese Pressure Equipment Directive), recepita in Italia con il Decreto Legislativo n° 26/2016.

Tutto ciò che precede la vendita e le successive fasi di esercizio, comprese le attività di manutenzione, devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa PED, tra cui l’apposizione della marcatura CE e il numero di notifica dell’organismo preposto. Sono quindi soggette ai vincoli della direttiva anche le fasi pre-vendita, come: la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento e l’installazione in sicurezza degli apparecchi a pressione.

Messa in servizio e prima verifica degli apparecchi a pressione

La normativa di riferimento nazionale per la messa in servizio di apparecchi a pressione è il DM 329/04. Il “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93” (DM 329/04) definisce quindi requisiti e obblighi da rispettare in materia di impianti in pressione.

Seguendo le procedure previste dalla direttiva PED, occorre comunicare all’INAIL le caratteristiche dell’impianto a pressione e dei singoli componenti prima dell’utilizzo e della messa in servizio. La verifica deve essere eseguita da personale abilitato, che accerta la corretta installazione dell’attrezzatura o dell’insieme.

Quali sono gli apparecchi a pressione soggetti a verifica

Come anticipato nel precedente articolo del nostro blog sono diverse le verifiche degli impianti in pressione previste dal DM 329/04. La stessa normativa (insieme al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n° 93 e al decreto legislativo 27 settembre 1991, n° 311) inquadra le attrezzature in pressione e definisce quali apparecchi sono soggetti a verifica e quali no.

Gli apparecchi a pressione inclusi indicativamente nell’elenco presente all’interno del Decreto ministeriale sono:

  • i generatori di vapor d’acqua o di acqua surriscaldata;
  • i recipienti in pressione di vapore d’acqua;
  • gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 (di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE);
  • i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e già posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002.

Le eccezioni a questo elenco sono numerose. Occorre quindi, di volta in volta, identificare con certezza in base all’apparecchio a pressione che abbiamo di fronte. Sono ad esempio esclusi gli apparecchi a pressione per la preparazione del caffè, i generatori, i recipienti e le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar, gli estintori di incendio fissi, le tubazioni destinate al riscaldamento e raffreddamento dell’aria.

Marcatura CE negli apparecchi a pressione industriali

È proprio con la marcatura CE che gli apparecchi a pressione industriali possono essere commercializzati in Italia e più in generale nell’area SEE (Spazio Economico Europeo). Per questi impianti è indispensabile che alla fase di produzione segua l’apposizione del marchio e quindi l’attestazione della conformità delle norme previste.

Per procurarsi una marcatura CE regolare per le apparecchiature a pressione basta l’autocertificazione o la notifica da ente autorizzato. In entrambi i casi la responsabilità rimane del fabbricante o dell’importatore, anche qualora si tratti di prodotti inseriti nell’allegato IV (Direttiva Macchine) per i quali il responsabile delle prove di sicurezza sarà appunto l’ente preposto.

Verifica da parte dell’INAIL in fase di messa in servizio

Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la denuncia di messa in servizio degli apparecchi. La denuncia deve essere inviata all’unità operativa territoriale INAIL di riferimento. I compiti dell’ispettore INAIL durante il sopralluogo sono stabiliti dalla Lettera Circolare n. 3/05. Alla ricezione della richiesta l’INAIL effettuerà:

  • Verifica dell’idoneità all’impiego dichiarato dall’utilizzatore di tutta l’attrezzatura o insieme a pressione, oltre all’esame dettagliato dei contenuti della relazione tecnica.
  • Identificazione e controllo di tutta l’attrezzatura o insieme a pressione, con apposizione della marcatura CE in sede di certificazione.
  • Verifica dell’installazione di ogni attrezzatura a pressione in conformità alle prescrizioni del manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal fabbricante.
  • Accertamento della esistenza e della funzionalità dei dispositivi di sicurezza e controllo in base dalla legge, posti a corredo delle attrezzature certificate CE e non facenti parte di insiemi e a corredo dell’impianto.

A discrezione del tecnico INAIL, l’accertamento della esistenza e funzionalità dei dispositivi di sicurezza può consistere in:

  • effettuazione di prove al banco o con simulazioni;
  • prova d’intervento in opera se non pregiudizievole per le condizioni di esercizio;
  • accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante, soprattutto per quanto riguarda la verifica per le valvole di sicurezza.

Verifica delle valvole di sicurezza durante la messa in servizio

In sede di verifica della funzionalità delle valvole di sicurezza, i tecnici INAIL eseguono l’accertamento verificando che le valvole di sicurezza siano state costruite (certificato di conformità CE) o tarate (certificato di taratura rilasciato da Organismo Notificato o costruttore o laboratorio abilitato) in data antecedente a quella della verifica ex art. 4 per un periodo non superiore all’intervallo di verifica di funzionamento dell’apparecchio al quale sono asservite, sempre che questo sia almeno pari o superiore all’intervallo di controllo definito dal costruttore sul manuale d’uso e manutenzione della valvola, indipendentemente dall’effettiva funzionalità delle valvole stesse.

Esempio pratico

Se l’ispettore INAIL compie la verifica in data 07 Febbraio 2019 su un serbatoio per aria cat. IV (verifica funzionamento ogni 3 anni), le date di taratura delle valvole di sicurezza non possono essere antecedenti il 07 Febbraio 2016).

Spetta quindi all’utilizzatore accertarsi, prima dell’intervento del tecnico INAIL, che le valvole di sicurezza siano state costruite o tarate entro i limiti sopraindicati. In caso contrario è consigliabile intervenire per tempo facendo tarare le valvole di sicurezza da una azienda abilitata oppure sostituendole con altre di pari caratteristiche. In questo secondo caso si dovrà procedere all’aggiornamento della relazione tecnica (art. 6).

L’inosservanza dei limiti sopraindicati comporta il divieto della messa in servizio dell’attrezzatura a pressione esaminata. Infine, l’INAIL non effettua tarature in campo e, una volta verificata la funzionalità delle valvole di sicurezza e della attrezzatura annessa, non esegue alcuna punzonatura o piombatura.


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