Messa in servizio e verifiche agli impianti in pressione

La presente argomentazione propone una sintesi non esaustiva delle principali disposizioni applicabili in materia di impianti in pressione. Data la complessità della normativa vigente, vengono riportate solo indicazioni di massima da verificare in virtù di ogni specifico caso.

Obblighi in materia di compressori ad aria

Secondo la normativa vigente sugli impianti in pressione (DM 329/04), sono soggetti a denuncia di messa in servizio tutte le attrezzature a pressione e gli insiemi (come definiti dal D.Lgs 93/2000 e s.m.i.), purché la pressione massima ammissibile sia superiore a 0,5 bar. Quindi, rientrano nel campo di applicazione del Decreto anche tutti i compressori ad aria che superano tale pressione.

Ricade sul datore di lavoro l’obbligo di effettuare la denuncia di messa in servizio, il quale deve inviare la denuncia all’unità operativa territoriale INAIL di riferimento. Nel caso in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi siano installate e assemblate dall’utilizzatore, questi sono soggetti a verifica per la messa in servizio su richiesta all’INAIL. Sono esclusi “i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*l”.

Tutti i moduli necessari per eseguire la denuncia di messa in servizio o per richiedere la verifica di messa in servizio e di prima verifica periodica sono scaricabili dal sito INAIL. La documentazione è da inviare tramite pec, o raccomandata AR, all’unità operativa territoriale di riferimento.

Verifiche previste per l’impianti in pressione

verifiche-periodiche-impianti-in-pressione

Un impianto di aria compressa, una volta denunciato e messo in funzione deve essere utilizzato correttamente. Per utilizzo corretto si intende in modo conforme al libretto d’uso e manutenzione, sottoposto quindi anche a regolari controlli e verifiche come da indicazioni presenti nel libretto. Questo vale in tutti i casi e a prescindere dai valori di volume e pressione massima o di esercizio.

Il DM 329/2004 prevede le seguenti verifiche:

  • verifiche di messa in servizio, come previsto nel precedente paragrafo;
  • verifiche periodiche, da effettuare successivamente alla messa in funzione dell’attrezzatura;
  • verifiche di riqualificazione periodica, da effettuare successivamente alla messa in funzione dell’attrezzatura;
  • verifiche di riparazione o modifica.

Le verifiche periodiche si dividono in verifiche di integrità e di funzionamento. Le prime prevedono l’ispezione delle varie membrature mediante esame visivo e, quando possibile, controlli spessimetrici ed eventuali. Invece, le verifiche di funzionamento consistono nella verifica della corretta funzionalità degli accessori di sicurezza. Sono esclusi da tali verifiche gli impianti elencati nel DLgs 329/2004.

Rischio di corrosione

Come previsto dall’art. 10 comma 3, l’obbligo di verifica può variare in relazione al rischio di corrosione. Nel dettaglio la norma prevede “la frequenza ditali verifiche va modificata qualora il fabbricante delle singole attrezzature, nel manuale d’uso e manutenzione, indichi periodicità di interventi inferiori a quelle indicate nella citata tabella con particolare riguardo al problema della corrosione ed erosione o altre azioni che possano compromettere nel tempo la stabilità strutturale delle attrezzature. Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e di quelli suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell’ultima verifica eseguita”.

Manutenzione obbligatoria

Infine, l’articolo 15 del D.Lgs 81/2008 prevede una serie di misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra cui anche “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti”.


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