Rischio Di Esplosione Negli Ambienti Lavorativi

Normativa europea ATEX sul rischio di esplosione

Con il termine ATEX vengono raggruppate 2 specifiche disposizioni dell’Unione Europea che stabiliscono i requisiti fondamentali per garantire la sicurezza di prodotti e impianti utilizzati in atmosfere a rischio esplosione. Il nome ATEX fa riferimento all’atmosfera esplosiva (ATmosphères EXploxibles). Nello specifico, in presenza di determinate condizioni atmosferiche, ATEX riguarda una miscela di aria e sostanze infiammabili sotto forma di: gas, vapori, nebbie e polveri.

La direttiva ATEX dell’Unione Europea comprende:

  • la regolamentazione di apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione (direttiva 2014/34/UE), che si rivolge ai costruttori di attrezzature destinate all’impiego in aree con atmosfere potenzialmente esplosive e si manifesta con l’obbligo di certificazione di questi prodotti (la direttiva 94/9/CE risulta da questa abrogata con effetto decorrente dal 20 aprile 2016);
  • la regolamentazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in atmosfere esplosive (direttiva 99/92/CE), rivolta agli utilizzatori di impianti ed attrezzature certificate messe in esercizio in ambienti a rischio di esplosione.
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© ATEX Italia. Web. Schematizzazione delle Direttive ATEX

La direttiva ATEX 2014/34/UE è stata recepita in Italia con DLgs 85 del 19 Maggio 2016 e si applica ai prodotti messi in commercio e/o in servizio dal 20 Aprile 2016. La direttiva ATEX 99/92/CE è stata recepita in Italia con DLgs 233/03, entrato in vigore il 10 Settembre 2003. Il successivo DLgs 81/08 del 9 Aprile 2008 (in particolare il titolo XI- Protezione da atmosfere esplosive) e il suo aggiornamento (DLgs 106/2009 del 3/08/09, in vigore dal 20 Agosto) hanno poi superato il DLgs 233/03.

Apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione

Secondo quanto stabilito dalla direttiva 2014/34/UE, i prodotti impiegati in zone a rischi di esplosione possono essere raggruppati in 2 distinti macro-gruppi.

  • Prodotti da utilizzarsi in miniere grisutose: apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono un livello di protezione molto elevato (categoria M1) o elevato (categoria M2).
  • Apparecchiature destinate all’utilizzo in superficie: apparecchi o sistemi che garantiscono livelli di protezione molto elevati (categoria 1), elevati (categoria 2) o normali (categoria 3); indicati con la lettera G se gas o D se polveri.

Classificazione delle aree con rischio di esplosione

Con il fine di classificare le aree soggette a rischio di esplosione, la direttiva 99/92/CE distingue i luoghi in cui il rischio esplosione è dovuto alla presenza di gas dagli ambienti in cui il rischio è legato alle polveri combustibili.

Rischio dovuto dalla presenza di gas

Le zone ATEX classificate per il pericolo di esplosione in presenza di gas, nebbie o altri vapori infiammabili sono:

  • Zona 0, cioè le aree in cui è presente per più di 1000 ore annue una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas o simili;
  • Zona 1, cioè le aree con alta probabilità che si presenti, per un periodo tra le 10 e le 1000 ore annue, una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas o simili;
  • Zona 2, cioè le aree con una limitata probabilità che si presenti, per un periodo inferiore alle 10 ore annue, una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas o simili.

Queste aree sono definite in base a criteri di classificazione che riguardano la quantità e la posizione delle sorgenti di emissione dei gas, oltre al grado di emissione e di ventilazione presente nella zona.

Rischio dovuto dalla presenza di polveri

Il pericolo di esplosione in presenza di polveri può riguardare tutte le industrie e non solo quelle più pericolose. In base alla tipologia, alla quantità e al grado delle sorgenti di emissioni la direttiva europea distingue in:

  • Zona 20, le aree in cui è presente in modo continuativo una miscela di aria e sostanze infiammabili sotto forma di nube di polvere;
  • Zona 21, le aree in cui è presente in modo occasionale una miscela di aria e sostanze infiammabili sotto forma di nube di polvere;
  • Zona 22, le aree in cui è presente per brevi periodi una miscela di aria e sostanze infiammabili sotto forma di nube di polvere.

Obblighi per il datore di lavoro in materia di rischio di esplosione

La normativa italiana adottata in attuazione della direttiva europea ATEX (art.289 del DLgs 81/08), stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività svolta, sulla base della valutazione dei rischi, per la prevenzione del rischio esplosioni. Se la formazione di atmosfere esplosive non può essere prevenuta, il datore di lavoro dovrà comunque garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, evitando l’accensione di atmosfere esplosive ed attenuando gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione.

Inoltre, l’art.294 stabilisce che il datore di lavoro deve redigere e aggiornare costantemente un documento sulla protezione contro le esplosioni. Tale documento contiene informazioni fondamentali come: l’individuazione e la valutazione dei rischi di esplosione, l’adozione delle misure adeguate al raggiungimento degli obiettivi e di accorgimenti per l’impiego sicuro delle attrezzature di lavoro, l’identificazione dei luoghi a rischio e di quelli in cui si applicano le prescrizioni minime, il corretto impiego e manutenzione di luoghi, attrezzature e dispositivi di allarme.

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