Come funziona il rimborso INAIL per infortuni in itinere

L’assicurazione obbligatoria INAIL

Prima di affrontare i casi di infortunio in itinere subito dal lavoratore è opportuno aver ben chiaro quali sono gli incidenti che rientrano sotto la copertura dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Come riportato sul sito dell’INAIL in merito agli infortuni sul lavoro, l’assicurazione obbligatoria copre “tutti gli incidenti avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni”. Purché preventivamente autorizzate dall’INAIL stesso, vengono pagate o rimborsate tutte le spese, gli esami e le terapie mediche e riabilitative sostenute dal lavoratore durante il periodo di infortunio.

Oltre ai casi di infortunio subito sul luogo di lavoro, l’INAIL tutela i lavoratori anche in determinate situazioni in cui si verificano incidenti che rientrano tra gli infortuni in itinere.

Cosa si intende per infortuni in itinere

Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi durante i seguenti casi di:

  • tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro;
  • percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro;
  • tragitto abituale per la consumazione dei pasti (se non esiste una mensa aziendale);
  • deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all’accompagnamento dei figli a scuola.

Il lavoratore alla guida di un auto aziendale o privata, che ha subito un infortunio in seguito ad un incidente stradale nel tragitto casa-lavoro, risulta coperto dall’assicurazione obbligatoria INAIL, ma non sempre il rimborso è automatico.

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Casi di risarcimento previsti dall’INAIL per infortunio in itinere

Secondo le disposizioni di legge l’INAIL copre tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori esclusivamente durante il normale percorso casa-lavoro o lavoro casa. L’art. 12 del D.Leg. 38/2000, con rimando all’artt. 2 e 210 del Testo Unico, esclude dalla copertura INAIL tutti i casi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o non necessitate.

Possono essere invece considerate come necessitate tutte le interruzioni o deviazioni dovute a causa di forza maggiore, oltre a quelle riconducibili ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.

Restano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. Inoltre, l’assicurazione non opera nei confronti del conducente non abilitato alla guida.

Quando l’INAIL può rifiutare il rimborso?

Nel caso in cui il posto di lavoro sia raggiungibile a piedi o con mezzi pubblici, l’Istituto può rifiutarsi di risarcire il danno subito dal lavoratore mentre era alla guida di un mezzo privato. Più precisamente, l’utilizzo del veicolo per il percorso casa-lavoro e viceversa non deve risultare una mera scelta del lavoratore. Il mezzo pubblico viene inteso dalla legge come “mezzo di trasporto normale per la mobilità delle persone, che comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada”.

In casi più specifici, la Corte di Cassazione ha sottolineato che rientra nella casistica degli infortuni in itinere quello verificatosi con la bicicletta se questa risulta necessitata per mancanza di mezzi pubblici e per problemi di deambulazione. Altre interpretazioni della Cassazione hanno indicato come risarcibile il danno subito alla guida del proprio veicolo privato quando questo sia utilizzato, in assenza di mezzi pubblici, per ottenere un più stretto legame familiare o per migliorare l’efficienza dell’attività lavorativa.

L’INAIL può infine rifiutarsi di erogare il rimborso al lavoratore che compie una deviazione rispetto al percorso più breve tra la residenza ed il luogo di lavoro. Per ottenere il risarcimento è inoltre indispensabile che l’itinerario non sia percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non collegabili all’attività lavorativa.


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