Manutenzione e Sicurezza dei carrelli elevatori

Tutti gli obblighi previsti dalla normativa

Le linee guida sulla sicurezza e manutenzione dei carrelli elevatori sono state redatte dall’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro). Controllato dal Ministero della Salute, l’ISPESL svolgeva diverse attività di ricerca e formazione per conto del Servizio Sanitario Nazionale. In seguito, con l’intento di unificare le conoscenze e le competenze in materia si sicurezza e salute sul lavoro, sono state attribuite all’INAIL tutte le funzioni di ricerca e salvaguardia del lavoratore, dell’azienda e delle merci. Infatti, come accade per gli apparecchi di sollevamento, spettano oggi all’INAIL tutte le attività di ricerca, controllo, sperimentazione, formazione ed informazione in merito a:

  • sicurezza sul lavoro;
  • malattie professionali;
  • promozione ed implementazione delle condizioni di vita degli ambienti di lavoro.

Ispezione sui veicoli di movimentazione interna

Nelle linee guida sono descritti i tempi e le modalità delle ispezioni, in modo da poter garantire lo stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori. Inoltre, i controlli interessano anche le attrezzature e le dotazioni supplementari eventualmente presenti.

La legge richiede che le ispezioni siano fatte almeno una volta all’anno o più frequentemente in base alle varie necessità riguardanti le condizioni di funzionamento e di usura. Ad incidere sulla periodicità dei controlli è anche il luogo in cui l’attività lavorativa viene svolta. Le ispezioni devono essere effettuate da un tecnico qualificato.

Esiste inoltre l’obbligo di conservare una documentazione scritta che confermi che i carrelli elevatori soddisfino i rigorosi standard richiesti. Spetta al datore di lavoro l’obbligo di garantire controlli periodici su tutti i veicoli di movimentazione interna, oltre che sui dispositivi di sicurezza necessari alla circolazione in corsia.

Devono essere infine controllate tutte le parti del carrello elevatore, quali: telaio, freni, guida, gruppo sollevatore, dispositivi di sicurezza e altre parti dell’equipaggiamento. In pratica, è soggetta a controllo ogni componente la cui semplice usura possa comportare un qualunque malfunzionamento da cui potrebbe scaturire qualunque tipo di incidente.

Elenco dei controlli da effettuare

Prima di proseguire, è opportuno tenere presente che stiamo affrontando argomenti che vedono in specifiche leggi e normative il loro unico testo ufficiale di riferimento. Inoltre, i controlli devono essere effettuati da personale formato, con nozioni specifiche. Si tratta di vere e proprie figure professionali abilitate a determinare le eventuali deviazioni dalle appropriate condizioni di efficienza. È compito di questi stabilire quali misure debbano essere adottate per assicurare un funzionamento sicuro.

Di seguito un elenco puramente indicativo delle parti del carrello elevatore che richiedono verifiche:

  • condizioni generali del carrello
  • organi di comando
  • conduttori
  • gruppo frenante
  • riduttori ed ingranaggi del differenziale
  • catene di sollevamento
  • gruppo sterzo e tiranti
  • gruppo montanti di sollevamento
  • pompe idrauliche
  • ruote
  • contatti e relais
  • motore trazione, pompa e servosterzo
  • olio cilindri idraulici
  • giunti delle tubazioni ad alta pressione
  • livelli olii ed eventuali rabbocchi
  • batterie di trazione
  • filtri olio ed aria
  • forche
  • dispositivi di sicurezza

Verifiche trimestrali o periodiche in base agli standard di sicurezza richiesti?

Le verifiche trimestrali delle funi e delle catene dei carrelli elevatori si rifanno al DPR 547/55, una legge emanata 10 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale.

L’articolo 71 comma 8 del Dlgs 81/08, decreto oggetto anche del corso per addetti alla guida di carrelli semoventi, prevede invece che: “il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche (cfr. Linee Guida ISPESL) o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché (comma b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi”.

Nell’allegato VI parte terza viene chiarito che la verifica delle catene deve essere effettuata ogni 3 mesi in mancanza delle indicazioni del costruttore nel Libretto d’uso e manutenzione. Più precisamente: “le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante”.

Tale indicazione, però, potrebbe non essere applicata sui carrelli elevatori in quanto riferita ai carriponte. Tuttavia, con i mezzi attualmente in commercio, quanto meno per i carrelli elevatori costruiti successivamente alla Prima Direttiva Macchine (DPR 459/96 in attuazione della Direttiva 98/37/CE), si fa molto più semplicemente riferimento alle indicazioni fornite dal costruttore sul Libretto di uso e manutenzione.

Agevolazioni in caso di controlli più frequenti

Se la frequenza è definita come annuale, nulla vieta di intensificare i controlli delle funi e delle catene dei carrelli elevatori. Anzi, mediante una manutenzione trimestrale risulta possibile trarre un vantaggio grazie al beneficio previsto dal modulo OT24 INAIL. Tale modulo permette di ottenere una riduzione del tasso di tariffa INAIL fino al 33% per interventi di miglioramento delle condizioni di Sicurezza in Azienda.

Omega Formazione organizza percorsi formativi volti all’apprendimento teorico e pratico in:


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.