Quello che bisogna sapere sui lavori in quota

Principali norme che regolano i lavori svolti in sospensione

Tutela del lavoratore e prevenzione infortuni

L’attività lavorativa eseguita tramite sistemi di accesso e posizionamento mediante corde non è altro che l’evoluzione delle tecniche alpinistiche e speleologiche. Queste infatti sono tecniche in cui l’operatore è direttamente sostenuto da funi. In passato, capitava spesso che gli alpinisti fossero interpellati e impiegati anche per interventi legati all’edilizia e/o al restauro. Oggi non è più così! Ovvero, possono lavorare su fune solo quegli operatori che hanno frequentato uno specifico corso di formazione ed addestramento, regolamentato dal cosiddetto “Testo Unico per la Sicurezza” (D.Lgs. 81/2008).

Il Titoli IV – Capo II, del decreto appena citato, riporta uno specifico capitolo dedicato alle Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota. In tale contesto si precisa che, per lavoro in quota deve intendersi una attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile (art. 107 del D.Lgs. 81/2008).

Chiarito il significato di lavoro in quota, il decreto in oggetto sottolinea anche gli Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota. Al comma 1 lett. a dell’art. 111 viene espressamente definito il criterio di scelta delle attrezzature, secondo il quale è opportuno dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Ponteggi o lavoro su funi: come è più giusto comportarsi

La priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale è un criterio che gioca un ruolo fondamentale in questo contesto. Per iniziare dobbiamo far riferimento alle distinte definizioni di funi e ponteggi. Le prime, utilizzate attraverso sistemi di imbracatura dei singoli operatori, appartengono alla categoria dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Di contro invece, i ponteggi rientrano nell’insieme dei dispositivi di protezione collettiva (DPC). Per quanto detto, la norma ci impone di dare sempre priorità ai DPC rispetto ai DPI, ovvero ai ponteggi rispetto alle funi, in quanto ritenuti più sicuri.

In buona sostanza l’uso delle funi è ammesso solo ed esclusivamente per casi specifici e lavorazioni temporalmente limitate. Da non dimenticare un’attenta valutazione preventiva dei rischi, dalla quale emerga l’impossibilità di poter utilizzare, per lo stesso lavoro, un’attrezzatura ritenuta più sicura (art. 111 – comma 4 del D.Lgs. 81/2008).

Sono disponibili delle vere e proprie Linee guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (scarica qui l’intero documento INAIL). Secondo quanto riportato da queste istruzioni, al fine di poter accogliere l’utilizzo delle funi, la valutazione dei rischi dovrà appurare il verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro;
  2. pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;
  3. impossibilità di utilizzo di mezzi di protezione collettiva (DPC – ndr.);
  4. esigenza di urgenza d’intervento giustificata;
  5. minore rischio complessivo rispetto alle altre soluzioni operative;
  6. durata limitata nel tempo dell’intervento (Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 dicembre 2000 art. 10 comma 6: lavoro di breve durata = 15 giorni lavorativi);
  7. impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.

La normativa vigente sui lavori in quota non è sicuramente di facile e immediata comprensione. Per chi non può considerarsi un esperto in materia di sicurezza nei cantieri, non è certo escluso dalle responsabilità connesse a una corretta applicazione della Legge. Ed è proprio in virtù di una scarsa conoscenza della materia che, negli ultimi anni, lo svolgimento di attività lavorativa su funi è andato sempre più diffondendosi nel mondo dell’edilizia privata. Questo perché il lavoro su funi viene visto,
semplicisticamente ed erroneamente, come un’alternativa economicamente più vantaggiosa rispetto ai ponteggi.

ponteggi-o-lavoro-su-funi

Sicuramente non è stata di ausilio alla comprensione di una corretta applicazione della normativa la narrazione di alcune ditte di operatori su corda. Sempre propense a magnificare gli aspetti positivi di tale metodologia d’intervento, queste finiscono per omettere intenzionalmente le limitazioni previste dal legislatore. Infatti è proprio il legislatore ad evidenziare che nell’ambito di un intervento di manutenzione delle facciate di un edificio, l’impiego delle funi è possibile solo in presenza delle specifiche condizioni sopra richiamate ed esclusivamente a seguito di un attenta valutazione dei rischi. Il sistema di lavoro su funi rappresenta l’eccezione e non la norma!

Tutte le sanzioni in materia

Di seguito si riportano le principali sanzioni relative ai lavori in quota mediante funi, previste a carico del datore di lavoro e del dirigente secondo l’art. 159 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (le sanzioni sono state recentemente ricalcolate all’interno del Testo Unico – ndr.). La normativa precisa che, nella malaugurata ipotesi di accadimento di un evento infortunistico, vige il principio del codice civile secondo cui chiunque cagiona danno ne risponde e che, dunque, sono da ritenersi responsabili tutti coloro che non si siano adoperati ad una corretta applicazione delle norme prevenzionistiche (Committente, Coordinatore della Sicurezza etc.).

Violazione dell’art. 111, comma 1 lett. a

Nel caso di mancata priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuai: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.

Invece, per non aver disposto affinché siano impegnati sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, viene fatto riferimento soltanto alle circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza. L’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Per i casi che rientrano in questo scenario, è previsto: arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro.

Effettivo utilizzo delle funi nei lavori in quota

L’obiettivo di questo articolo è far giungere al committente di edilizia privata poche ma chiare informazioni. Quest’ultimo, uno dei principali attori in materia di sicurezza nei cantieri edili e soggetto a responsabilità sia in ambito civile che penale, è sicuramente il destinatario principale delle preziose pillole sull’effettivo utilizzo delle funi nei lavori in quota, quale alternativa ai ponteggi metallici.

Rammentato che tutti gli attori coinvolti dalla esecuzione dei lavori in quota (committente, coordinatore della sicurezza, datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici) ricoprono ruoli di responsabilità nella scelta delle modalità esecutive, in estrema sintesi possiamo concludere che l’impiego delle funi è possibile solo in limitate e circostanziate condizioni e va sempre comprovato da un’apposita valutazione dei rischi. Non potrà mai essere una libera scelta del committente eventualmente dettata da semplici valutazioni di carattere economico.

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