Tutto quello che occorre sapere sul ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri

Ruoli e responsabilità del coordinatore di cantiere

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori, ai fini di ridurre i rischi sul lavoro. Quella del coordinatore della sicurezza è una figura chiave per la corretta esecuzione dei lavori: egli svolge compiti importantissimi sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva dell’attività all’interno dei cantieri.

Come previsto dal Testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008), il coordinatore può ricoprire uno o entrambi i seguenti ruoli:

  • Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o coordinatore per la progettazione (CSP), colui che svolge i propri compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori.
  • Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore per l’esecuzione (CSE), colui che svolge i propri compiti in fase di realizzazione dell’opera dei lavori.

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dalla stesso professionista o da professionisti diversi. Scopri come diventare coordinatore di cantiere grazie al corso di formazione obbligatoria.

Principali differenze tra coordinatore in fase di progettazione e coordinatore in fase di esecuzione

Gli artt. 91 e 92 del Testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008) descrivono le differenze di ruolo che intercorrono tra le due figure di CSP e di CSE.

In particolare, il CSP ha il compito di redigere:

  • il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.);
  • il fascicolo con le caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Mentre, il CSE ha il compito di verificare:

  • l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell’impresa per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo;
  • la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

Compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

L’art. 92 del dlgs 81/2008 disciplina in maniera dettagliata tutti i compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. In particolare, prevede le seguenti mansioni a cura del CSE:

  • verificare l’applicazione delle disposizioni spettanti alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi come da PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, con opportune azioni di coordinamento e controllo;
  • verificare l’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come piano complementare di dettaglio del
 PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
  • adeguare il PSC e il fascicolo con le caratteristiche dell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
  • verificare l’adeguamento dei POS da parte delle imprese esecutrici, se necessario;
  • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza alle prescrizioni del PSC, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati;
  • proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, se ritenuto opportuno (se il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore dell’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro);
  • sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato.

L’ultimo obbligo è particolarmente importante, perché individua la posizione di garanzia del CSE nel potere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose; pertanto nasce in capo al CSE la necessità di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose.

La specifica formazione obbligatoria di Omega intende addestrare tutti i tecnici del settore edile che vogliono intraprendere il ruolo di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, formandoli nell’adempimento di tutte le mansioni sopraelencate. Il corso è valido ai fini del rilascio dei Crediti Formativi Professionali per: architetti, geometri, ingegneri. Vi è inoltre la possibilità per i giovani professionisti di richiedere i voucher formativi della Regione Toscana. Vai al corso

coordinatore-sicurezza-cantiere

Quando è necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione?

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, deve nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione prima dell’affidamento dei lavori (art. 90 comma 4 del dlgs 81/2008).

Nei casi in cui i lavori siano affidati inizialmente ad un’unica impresa e successivamente l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, la nomina del CSE diventa obbligatoria (art. 90 comma 5 del dlgs 81/2008).

Requisiti del coordinatore della sicurezza

Il coordinatore della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno
  • laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte i datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni
  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni

Inoltre, il coordinatore della sicurezza deve essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza e deve rispettare gli obblighi dell’aggiornamento previsto.

L’attestato di frequenza non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno 5 anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi previsti nell’Allegato XIV del dlgs 81/2008 o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’Allegato XIV. L’attestato inoltre non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

Scopri come diventare coordinatore di cantiere grazie al corso di formazione obbligatoria per le figure di CSP (coordinatore per la progettazione) e di CSE (coordinatore per l’esecuzione).

Sanzioni previste in caso di mancata nomina

In caso di mancata nomina del CSP, il Committente o Responsabile dei Lavori è punibile con: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.
In caso di mancata redazione dei documenti di cui all’art. 91, il C.S.P. è punibile con: arresto da 3 a 6 mesi O ammenda da € 2.500 a € 6.400.

Contattaci per ulteriori informazioni e chiarimenti: Richiedi info


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.